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Definizione Giuridica
Cominciamo subito col difficile, ma non c'e da preoccuparsi: nelle prossime pagine chiariremo ogni dubbio. E', tuttavia, molto importante possedere qualche nozione di base da natura tecnica che possa permetterci di affrontare un colloquio, od una trattativa, con una discreta proprieta della materia.

E' molto difficile reperire una definizione giuridica precisa che possa inquadrare in modo completo il contratto di franchising. Siamo, infatti, di fronte ad un contratto atipico, cioe non previsto e non nominato dal diritto.

Vi e quindi la necessita, per poter formulare una definizione giuridica il piu possibile precisa, di individuare e raccogliere tutti gli elementi che lo contraddistinguono e che costituiscono le peculiarita di questo rapporto giuridico.

Sono elementi di cui abbiamo gia parlato nelle pagine precedenti, seppur non diffusamente.
In ogni caso, dovremmo ormai avere imparato che il contratto di franchising e il contratto in cui:

a) ad una parte (franchisee) e concessa una licenza per l'uso del marchio o di qualsiasi altro segno distintivo della controparte (franchisor); oppure e concesso il diritto di attivarsi nell'offerta, vendita o distribuzione di prodotti/servizi connessi al marchio o altro simbolo commerciale del franchisor;
b) il franchisee opera in base ad un piano o sistema di marketing prescritto in parte dal franchisor;
c) vi e comunione di interessi nella commercializzazione di beni/servizi;
d) al franchisee e imposto di pagare una franchise fee.

Raccolti questi elementi, che costituiscono la natura del rapporto, ed accostati alle caratteristiche tipiche del contratto in genere previste dal Codice Civile, ne discende una definizione onnicomprensiva che potremmo cosi formulare: “…si puo intendere per franchising quel sistema di collaborazione tra un produttore (o un rivenditore) di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtu del quale il primo concede al secondo la facolta di entrare a fare parte della propria catena di distribuzione, con il diritto di sfruttare, a determinate condizioni e dietro il pagamento di una somma di denaro, brevetti, marchi, nome, insegna a lui appartenenti…”.
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